Art. 25.
(Statuto).

      1. Nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico adotta un proprio statuto con atto pubblico. Lo statuto e ogni sua eventuale modificazione, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, entro un mese dalla data d'iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione dell'eventuale modificazione. Lo statuto è depositato presso il Segretario dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV, cui deve essere comunicata anche ogni eventuale modificazione.
      2. L'adozione dello statuto, nel rispetto dei criteri disposti dal presente articolo, e la pubblicazione dello stesso e di ogni sua eventuale modificazione nella Gazzetta Ufficiale sono condizioni necessarie per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie e alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno

 

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1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

      3. Ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

          a) gli organi dirigenti e le loro competenze;

          b) le modalità di elezione degli organi dirigenti e di convocazione dei congressi;

          c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

          d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

          e) le procedure per la pubblicazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;

          f) le norme che regolano compiti, funzionamento e composizione del comitato di garanzia che, comunque, deve essere composto da persone non dipendenti dal partito e da almeno un professionista di indiscusse moralità e indipendenza, dotato di specifica e comprovate esperienza in materie giuridiche o economiche e iscritto da almeno venti anni ai relativi albi professionali o da un membro a riposo della magistratura ordinaria amministrativa o contabile;

          g) le modalità per assicurare negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura inferiore al 30 per cento;

          h) il limite massimo di mandati elettorali ovvero di incarichi interni al partito che ciascun iscritto può ricoprire, incluse le eventuali deroghe;

          i) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali;

 

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          l) i criteri e le modalità per richiedere l'iscrizione al partito, la cui quota di associazione deve essere versata individualmente;

          m) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

          n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;

          o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni.